NORMATIVE VIGENTI IN AMBITO CONDOMINIALE

- Codice Civile (Artt. 1100-1139)

- Disposizioni Attuative del Codice Civile (Artt. 61-72)

- Codice di Procedura Civile (Art. 23)

- Legge 392/78 (Art. 10)

 

IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI CONDOMINIO
 

Art. 23 Cod.Proc.Civ.
(Foro per le cause fra condomini)

E' competente per le cause fra condomini, il giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione

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