NORMATIVE VIGENTI IN AMBITO CONDOMINIALE
- Codice Civile (Artt. 1100-1139)
- Disposizioni Attuative del Codice Civile (Artt. 61-72)
- Codice di Procedura Civile (Art. 23)
IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI CONDOMINIO
Art. 23 Cod.Proc.Civ.
(Foro per le cause fra condomini)
E' competente per le cause fra condomini, il giudice del
luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di
essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della
società o del condominio, purché la domanda sia proposta
entro un biennio dalla divisione