NORMATIVE VIGENTI IN AMBITO CONDOMINIALE
- Codice Civile (Artt. 1100-1139)
- Disposizioni Attuative del Codice Civile (Artt. 61-72)
- Codice di Procedura Civile (Art. 23)
LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONDOMINIO
(in grassetto gli articoli inderogabili)
Art. 61 Disp. Att. (Separazione dei condomini)
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per
piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa
dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del
codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di
almeno un terzo dei comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62 Disp. Att.
(Separazione dei condomini)
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si
applica anche se restano in comune gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del
codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo
stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione
diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo
scioglimento del condominio deve essere deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto
comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63 Disp. Att.
(Riscossione contributi - Condomino subentrante - mora nei
pagamenti)
Per la
riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione.
Chi
subentra nei diritti di un condomino è obbligato,
solidalmente con questo, al pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se
il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei
servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64 Disp. Att.
(Procedura per la revoca dell'amministratore)
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal
terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art.
1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore
medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto
reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni
dalla notificazione.
Art. 65 Disp. Att.
(Nomina del curatore speciale in mancanza
dell'amministratore)
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante
dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite
contro i partecipanti a un condominio può richiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del
codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare
l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla
condotta della lite.
Art. 66 Disp. Att.
(Convocazione dell'assemblea in via straordinaria)
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le
deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando
questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta
da almeno due condomini che rappresentino un sesto del
valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente
alla convocazione.
In mancanza
dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun
condomino.
L'avviso di convocazione deve essere
comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della
data fissata per l'adunanza.
Art. 67 Disp. Att.
(Rappresentanza dei condomini in assemblea - Usufruttuario)
Ogni
condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un
piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un
solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai
comproprietari interessati; in mancanza provvede per
sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice
godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano
innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione
straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di
voto spetta invece al proprietario.
Art. 68 Disp. Att.
(Attribuzione del valore alle quote di proprietà)
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il regolamento di condominio deve precisare il
valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione
di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli
condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a
quello dell'intero edificio, devono essere espressi in
millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del
canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di
piano.
Art. 69 Disp. Att.
(Revisione quote comproprietà)
I valori proporzionali dei vari piani o
porzioni di piano possono essere riveduti o modificati,
anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti
casi:
1)
quando risulta che sono
conseguenza di un errore;
2) quando,
per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in
conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di
espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di piano.
Art. 70
Disp. Att.
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71 Disp. Att.
(Registro delle deliberazioni)
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal
terzo comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso
l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati.
Art. 72 Disp. Att. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.