NORMATIVE VIGENTI IN AMBITO CONDOMINIALE
- Codice Civile (Artt. 1100-1139)
- Disposizioni Attuative del Codice Civile (Artt. 61-72)
- Codice di Procedura Civile (Art. 23)
- Legge 392/78 (Art. 10)
LEGGE 392 DEL 27 LUGLIO 1978 - ARTICOLI IN MATERIA DI CONDOMINIO
Art. 10 L. n. 392/78
(Partecipazione del conduttore)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese e alla modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di
voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri
servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora
si tratti di edificio non in condominio. In tale ipotesi i
conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dal
proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
codice civile sull'assemblea dei condomini.